Il mandato costituzionale di garantire l’uguaglianza fra donne e uomini (art. 8, al. 3, Cst.)
Il mandato costituzionale di garantire l’uguaglianza fra donne e uomini comprende sia l’uguaglianza giuridica sia l’uguaglianza di fatto, in particolare nell’ambito della famiglia, dell’educazione e della vita professionale. Il diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore è sancito esplicitamente.
Legge federale sulla parità
La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) promuove l’uguaglianza di fatto fra donne e uomini nella vita professionale. La legge vieta ogni discriminazione basata sul sesso e si applica per tutta la durata dei rapporti di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. In questo modo la LPar concretizza l’articolo costituzionale sulla parità (art. 8 cpv. 3 Cost.) nell’ambito della vita lavorativa. I suoi strumenti giuridici permettono ai singoli di adire le vie legali in caso di discriminazioni e alle organizzazioni di difendere la parità e lottare contro le discriminazioni a livello collettivo.
CEDAW
La Convenzione dell’ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) impone a tutti gli Stati firmatari (tra cui anche la Svizzera) di perseguire, tramite i mezzi più appropriati, una politica di lotta contro la discriminazione in tutte le sfere di vita. La convenzione precisa gli obblighi che ne derivano nei vari settori, come per esempio nella vita pubblica, nell’educazione, nella salute o in ambito professionale.
Guida CEDAW
Questa guida vuole facilitare l’utilizzo della Convenzione CEDAW nella pratica di avvocati/e, giudici e consultori giuridici.
Convenzione di Istanbul
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ha l’obiettivo di proteggere le vittime di violenza e di porre fine all’impunità delle/dei autrici/autori di violenza. La convenzione prevede una serie di misure in numerosi settori, in particolar modo nella prevenzione, nel supporto e nell’assistenza, nella protezione giuridica e nella procedura (di diritto civile e penale). Uno dei suoi capitoli è dedicato alla migrazione e all’asilo.
Convenzione-OIL 183 protezione maternità
La Convenzione nr. 183 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) prescrive agli Stati contraenti degli standard minimi in materia di protezione della maternità. Essa prevede un congedo di maternità di almeno 14 settimane per tutte le salariate e contiene anche delle norme relative alla protezione della salute, al congedo in caso di malattia o di complicazioni, alle prestazioni in denaro e mediche, alla protezione dell’impiego, alla non discriminazione e alla protezione delle madri che allattano.
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